Danno da perdita di chance, onere della prova, elementi costitutivi, presunzioni, calcolo di probabilità

Il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25910 del 05/09/2023