Obbligo di informazione in capo al medico di fiducia

Il medico di fiducia, benché non possano essergli imputate le carenze della struttura pubblica presso la quale egli svolge le funzioni di medico ospedaliero nè le condotte colpose di altri dipendenti dell’ente connotato da regole organizzative insensibili al rapporto privatistico tra medico e paziente, ha tuttavia l’obbligo di informare il paziente dell’eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura, nella quale è inserito e presso la quale il paziente stesso sia ricoverato, tanto più se la scelta sia effettuata in ragione proprio dell’inserimento del medico di fiducia in quella struttura pubblica, sia di prestare al paziente ogni attenzione e cura che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente.

(Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2000, n. 6318)

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