Patologie pregresse; danno biologico c.d. “differenziale”

Nel liquidare il danno alla salute ad un soggetto portatore  di patologie pregresse, non è possibile limitarsi alla valorizzazione economica dello stato menomativo attuale ma si deve, correttamente, procedere a sottrarre dalla valorizzazione economica dello stato menomativo complessivo quella dello stato preesistente di invalidità (in quanto eziologicamente slegato dall’evento illecito).

(sentenza Cass. Civ., III, 11/11/2019, n. 28986)