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Milano, incinta di due gemelli muore dopo visite in tre ospedali.

Sarà l’autopsia a dare le prime risposte sul caso di Claudia Bordoni, 36 anni, morta due giorni fa alla clinica Mangiagalli, a Milano, dov’era ricoverata per le complicazioni durante la gravidanza – arrivata al sesto mese – di due gemelle, che non sono sopravvissute.

La Procura ha infatti aperto un’inchiesta per omicidio colposo e già nelle prossime ore potrebbe spedire una serie di avvisi di garanzia per verificare eventuali responsabilità dei medici.

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha deciso di inviare gli ispettori negli ospedali che si sono occupati della donna nelle ultime due settimane: l’ospedale di Busto Arsizio, il San Raffaele e infine la Mangiagalli.

Inchieste interne sono state aperte anche nelle tre strutture. La Regione Lombardia sta raccogliendo le prime informazioni, in base alle quali, tuttavia, “non sembra evidenziarsi alcun elemento collegabile a negligenze da parte della clinica che d’altronde è riconosciuta come “il più importante e qualificato punto nascita regionale”.

Il San Raffaele, da parte sua, ha chiarito che “la dimissione” dall’ospedale “è avvenuta dopo aver accertato l’assenza di patologie generali e di natura ostetrica materno fetale”.
www.ilfattoquotidiano.it di F. Q. | 30 aprile 2016

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Difettosa tenuta della cartella clinica e presunzione di colpa in capo al medico

“La difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa del medico e patologia accertata, ove risulti provata la idoneità della prima a provocarla, consentendo anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui l’onere di cui all’art. 2697 cod. civ. non possa essere assolto per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.”

(Cass. Civ. 1538 del 26.01.2010)

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Nesso di causalità e condotta omissiva

Perché possa ritenersi sussistente un valido nesso causale tra una condotta illecita omissiva e l’evento di danno non è necessaria la dimostrazione che la condotta alternativa corretta avrebbe con certezza evitato l’evento di danno, ma è sufficiente dimostrare che quella condotta, se tenuta, avrebbe evitato il danno con ragionevole probabilità, e cioè secondo l’”id quod plerumque accidit”; il relativo giudizio può essere compiuto anche solo sulla base di leggi statistiche, se esaustive.

(Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997)

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Responsabilità medica dell’equipe

In tema di responsabilità medica , con riferimento all’ipotesi di intervento effettuato da un’ equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione: ne consegue che l’eventuale evento dannoso, derivante anche dall’omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sè sufficiente a produrre l’evento.

(Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 18568)

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