Difettosa tenuta della cartella clinica e presunzione di colpa in capo al medico

“La difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa del medico e patologia accertata, ove risulti provata la idoneità della prima a provocarla, consentendo anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui l’onere di cui all’art. 2697 cod. civ. non possa essere assolto per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.”

(Cass. Civ. 1538 del 26.01.2010)

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Nesso di causalità e condotta omissiva

Perché possa ritenersi sussistente un valido nesso causale tra una condotta illecita omissiva e l’evento di danno non è necessaria la dimostrazione che la condotta alternativa corretta avrebbe con certezza evitato l’evento di danno, ma è sufficiente dimostrare che quella condotta, se tenuta, avrebbe evitato il danno con ragionevole probabilità, e cioè secondo l’”id quod plerumque accidit”; il relativo giudizio può essere compiuto anche solo sulla base di leggi statistiche, se esaustive.

(Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997)

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Responsabilità medica dell’equipe

In tema di responsabilità medica , con riferimento all’ipotesi di intervento effettuato da un’ equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione: ne consegue che l’eventuale evento dannoso, derivante anche dall’omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sè sufficiente a produrre l’evento.

(Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 18568)

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Responsabilità della struttura ospedaliera per fatto del dipendente

L’ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente; l’inadempimento del professionista in relazione alla propria obbligazione, e la conseguente responsabilità dell’ ente presso il quale egli presta la propria opera, deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale. Pertanto, è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.

(Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133)

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