Consenso informato in ginecologia

“Grava sul medico ginecologo l’onere della prova di aver fornito alla paziente tutte le informazioni sugli esami medici e diagnostici effettuabili al fine di escludere l’insorgenza di malformazioni nel feto”.

(Cass civ 24220 del 2015)

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Onere probatorio in materia di responsabilità medica contrattuale

“In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, il contenuto dell’onere probatorio a carico del paziente- danneggiato si limita, in caso di esito peggiorativo dell’intervento, alla prova di essersi sottoposto all’intervento presso la struttura e di aver riportato, a causa dell’intervento, un obiettivo peggioramento delle proprie condizioni fisiche che si trovi in rapporto di causalità con l’intervento stesso. Spetta invece al medico o alla struttura sanitaria dimostrare non soltanto che non siano stati compiuti errori nella esecuzione dell’intervento ma anche che l’obiettivo aggravamento sia dovuto a una causa individuata non imputabile alla struttura”.

(Cass.Civ. n. 5590 del 2015)

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Modalità di acquisizione del Consenso informato

“Non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni…la qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolato l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone”.

(Cass. Civ. 2177 del 4.02.16)

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Omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica

“Le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica, rilevano sia come nesso eziologico presunto, posto che l’imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria; sia come difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, comma secondo, cod. civ. e, quindi, quale inesatto adempimento della corrispondente prestazione professionale. L’omissione imputabile al medico nella redazione della cartella clinica consente il ricorso alle presunzioni in ordine alla sussistenza del nesso causale intercorrente tra prestazione medica ed evento dannoso, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della “vicinanza alla prova”, cioè della effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla”.

(Cass. Civ. 31.3.2016 n. 6209)

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Ospedale responsabile per intervento eseguito in ritardo

“I principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale; b) ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel secondo vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, fermo restando che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)”.

(Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19/01/2016 n° 768)

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