Danno da perdita di chance, onere della prova, elementi costitutivi, presunzioni, calcolo di probabilità

Il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25910 del 05/09/2023

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Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria; onere della prova

Ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

(Sentenza Cass. Civ., 26/02/2020, n. 5128)

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Errata o omessa diagnosi; peggioramento patologia preesistente

Se la patologia da cui è affetto il malato subisce un peggioramento a causa dell’errata e/o omessa diagnosi, la struttura sanitaria non risponde del danno complessivamente inteso. Infatti, occorre applicare il criterio di causalità giuridica e ascrivere all’autore dell’illecito solo la percentuale di responsabilità relativa al peggioramento delle condizioni del malato.

(Sentenza Cass. Civ., 15/01/2020, n. 514)

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Risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione; preventiva informazione del paziente; consenso informato

Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito “secundum legem artis”, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione (perfezionatosi con la condotta omissiva violativo dell’obbligo informativo preventivo) e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale.

(sentenza Cass. Civ., III, 11/11/2019, n. 28985)

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Patologie pregresse; danno biologico c.d. “differenziale”

Nel liquidare il danno alla salute ad un soggetto portatore  di patologie pregresse, non è possibile limitarsi alla valorizzazione economica dello stato menomativo attuale ma si deve, correttamente, procedere a sottrarre dalla valorizzazione economica dello stato menomativo complessivo quella dello stato preesistente di invalidità (in quanto eziologicamente slegato dall’evento illecito).

(sentenza Cass. Civ., III, 11/11/2019, n. 28986)

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