Intervento chirurgico ben eseguito ma inutile? Sì al risarcimento

L’esecuzione, ancorché corretta, di un intervento chirurgico inutile dà luogo ad un danno-conseguenza che consiste a) sia nella menomazione delle normali implicazioni dell’agire della persona e, quindi, nella relativa sofferenza per la detta privazione, per tutto il tempo preparatorio dell’intervento, durante quello necessario per la sua esecuzione e durante quello occorso per la fase postoperatoria; b) sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell’esito non risolutivo dell’intervento.

(Cassazione Civile sentenza 19/05/2017 n° 12597)

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Nascita indesiderata: responsabilità medica per mancato consenso informato

La violazione del diritto ad una piena informazione sulla salute del nascituro può dar luogo ad un’azione per il risarcimento del danno non solo quando si dimostri che, se adeguatamente informata, la madre avrebbe scelto di abortire, ma anche quanto manchi questa prova, cioè quando i genitori sono stati privati della possibilità di accogliere un bambino con problemi di salute.

(Cassazione civile sentenza 28/02/2017 n. 5004)

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Consenso informato

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’”id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo.

2. L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi.

(Cass. civ. III sezione 20.5.2016 n. 10414)

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