Responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti in occasione di emotrasfusioni

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dal paziente in occasione delle emotrasfusioni, ha natura contrattuale in quanto, l’accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale comporta la conclusione di un contratto, soggetto alle regole ordinarie sull’inadempimento sancite dall’art. 1218 c.c. In virtù di tale contratto la struttura è tenuta a fornire al paziente una prestazione variegata definita genericamente di assistenza sanitaria, che include, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione ed accessori.

(Trib. Bari Sez. III, 24/11/2014)

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Inadempimento rilevante in materia di responsabilità medica

In materia di responsabilità medica l’inadempimento rilevante per il risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno. Ne consegue che l’allegazione del creditore-paziente deve attenere ad un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno, mentre è onere del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno. Secondo i criteri dell’art. 2697 c.c. l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del medico, indipendentemente dal grado di difficoltà dell’intervento medico chirurgico, grava sempre sul danneggiato.

(Trib. Pisa, 24/03/2014)

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Difettosa tenuta della cartella clinica e presunzione di responsabilità in capo al medico

La difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la “vicinanza alla prova”, e cioè la effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla”.

(Cass. Civ. n. 20547 del 2014)

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Onere probatorio in materia di responsabilità medica contrattuale

“In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore (medico e/o struttura sanitaria) dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non sia stato eziologicamente rilevante.

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Difettosa tenuta della cartella clinica

“In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore (medico e/o struttura sanitaria) dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non sia stato eziologicamente rilevante.
La difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la “vicinanza alla prova”, e cioè la effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla”.

(Cass. Civ. n. 20547 del 2014)

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