La possibilità della struttura di agire in regresso nei confronti del professionista resosi materialmente responsabile dell’inadempimento non può non tenere conto dell’esistenza di un rischio di impresa, che è e deve rimanere a carico della struttura.
Se la struttura non è in grado di dimostrare la colpa esclusiva del medico nella causazione del danno, dovrà darsi applicazione al principio presuntivo secondo il quale, del danno cagionato al paziente, struttura e professionista devono rispondere al 50%.
(sentenza Cass. Civ., III, 11/11/2019, n. 28987)